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Storia, ricerca e tutela dal 1987
SALINGOLPE. Gruppo Archeologico Castellina in Chianti
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Statuto

GRUPPO ARCHEOLOGICO SALINGOLPE ODV

Sede legale: Via G. Verdi 34 – 53011 Castellina in Chianti (SI)
Codice fiscale: 92004760523
E-mail: salingolpe@gmail.com

Iscrizione storica all’Albo regionale del volontariato: provvedimento n. 393 del 27 maggio 1993.

Statuto approvato il 14 settembre 2022.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Gruppo Archeologico Salingolpe ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Castellina in Chianti (SI) e con durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione è un centro permanente di vita a carattere democratico, apolitico e apartitico. Un sodalizio volontario di persone attente alla tutela e alla promozione del Patrimonio Culturale afferente all’area geografica del Chianti Storico e con particolar riguardo al territorio e alla comunità di Castellina in Chianti.

L’associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  1. salvaguardia, valorizzazione, studio e ricerca del patrimonio archeologico, paesaggistico e storico-artistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e successive modificazioni e integrazioni) del territorio del Chianti Storico;
  2. tutela e valorizzazione della natura, ambiente e paesaggio;
  3. diffusione fra i cittadini, in particolare tra i giovani e nella scuola, dell’interesse per i beni culturali e l’ambiente. Allo stesso modo contribuisce alla formazione di una pubblica opinione informata sui beni culturali, anche critica e propositiva;
  4. Organizzazione e promozione di eventi: incontri, conferenze, convegni, esposizioni temporanee o permanenti, ricerche, pubblicazioni editoriali cartacee, digitali o audiovisive che possano approfondire e diffondere la storia, anche contemporanea, del Chianti Storico;
  5. consulenza e ausilio in caso di rinvenimenti fortuiti di beni archeologici e culturali;
  6. integrazione e collaborazione con Fondazioni, Enti e Istituzioni pubbliche (Soprintendenze, Regioni, Province e Comuni) e private per il perseguimento degli scopi suddetti.
  7. Ricognizioni, sopralluoghi ed escursioni nel territorio;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo, a parere unanime, può conferire la qualifica di Socio onorario a quei soggetti che abbiano significativamente contribuito al potenziamento e all’affermazione del Gruppo Archeologico e/o della storia locale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa domanda scritta e motivata che verrà evasa dal Consiglio direttivo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
  • rispettare le disposizioni di legge in merito al rinvenimento fortuito e/o al possesso di reperti archeologici, così come prescritto dal Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004).

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il mancato pagamento della quota associativa, entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo, comporta la decadenza dalla qualifica di socio senza la necessità di apposita delibera.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (se nominato).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta delle/gli associati e il voto favorevole dei 2/3 delle/dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • nominare il Presidente e il Segretario Economo;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • nominare, tra i soci, persone che per la loro cultura, determinazione e impegno costituiranno la Sezione interna di “ricerche e studi”;
  • su proposta di almeno 2/3 dei suoi componenti, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile e in considerazione dei suoi meriti associativi, il titolo onorifico di “Presidente emerito”. Tale ruolo permette al presidente emerito di partecipare, con mansione esclusivamente consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • nominare eventuali gruppi di lavoro ad hoc, individuandone i responsabili, anche tra i non soci.

Il Consiglio direttivo è formato da 5 componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta il Presidente o i 3/5 dei Consiglieri ne ravvisino l’opportunità. Il Segretario Economo cura la contabilità e la cassa di cui rende conto allo stesso Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente, è responsabile delle comunicazioni con gli Enti e le Istituzioni ed è responsabile generale della Sezione interna di “ricerche e studi”, nonché portavoce dell’Associazione in iniziative pubbliche e/o conferenze stampa.

Ognuno di questi ruoli può essere delegato a uno o più Soci dell’Associazione ma non a personalità estranee o comunque non iscritte al presente sodalizio culturale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Sezione “Ricerche e Studi”

La Sezione interna di “Ricerche e Studi” svolge una funzione consultiva ed è composta da personalità (esclusivamente soci) esperte in vari settori delle scienze umanistiche. È libera di autoconvocarsi e riunirsi in autonomia ogni qual volta sia necessario ed è presieduta dal Presidente. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma sempre con una funzione consultiva. I membri che ne fanno parte operano in coerenza con gli scopi e i principi dell’Associazione e offrono il loro supporto in forma libera e gratuita.

Le nomine per entrare a far parte di questa Sezione possono essere:

  1. dirette, emanate dal Presidente o dai 4/5 del Consiglio Direttivo;
  2. proposte, presentate in forma scritta da almeno i 2/5 dei soci ordinari. In ogni caso spetta ai 4/5 del Consiglio Direttivo l’accettazione o il rigetto della proposta.

Possono far parte della Sezione solo soci in regola con il pagamento della quota sociale e in possesso delle seguenti caratteristiche:

  1. docenti, ricercatori, funzionari statali o locali e professionisti la cui azione e competenza si rivolge all’ampia sfera dei Beni Culturali;
  2. personalità che dimostrano un’approfondita o specifica conoscenza storica, artistica o antropologica del territorio;
  3. personalità note del panorama artistico e culturale italiano purché partecipino alla vita associativa in modo concreto.

Alla Sezione interna di “Ricerche e Studi” sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. condividere e supportare scientificamente le attività culturali realizzate dall’Associazione;
  2. offrire liberamente e gratuitamente il proprio parere su specifici ambiti di competenza in coerenza con gli scopi dell’Associazione. I membri si impegnano, nel limite delle proprie possibilità di tempo, a programmare anche sopralluoghi in area Chianti o presso la sede di Castellina;
  3. proporre al Consiglio Direttivo itinerari di ricerca o singole iniziative. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare o meno le proposte presentate dalla Sezione interna. Le proposte devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Presidente, e contenere una descrizione sommaria del progetto, gli obiettivi che si intendono raggiungere e un preventivo dei costi. In caso di accettazione della proposta, la Sezione interna individua tra i propri membri il responsabile operativo del progetto approvato e ne segue tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione finale. Il Consiglio Direttivo si occuperà unicamente delle questioni amministrative che non possono essere delegate alla Sezione oltre a reperire e stanziare le risorse finanziare necessarie per la realizzazione del progetto.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 – Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 18 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Castellina in Chianti, 14 settembre 2022

Il Presidente Vito De Meo

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