GRUPPO ARCHEOLOGICO SALINGOLPE

C/o Campo Sportivo, Via dello Sport, 53011 Castellina in Chianti (SI)

C. F. 92004760523; Iscrizione Albo Regionale del Volontariato L.22/91 – L.RT 28/93 – DPRG/D.D. n°393 del 27.05.1993

 

 

STATUTO

 

ART. 1

  1. Si costituisce nel 1987 in Castellina in Chianti (SI) il “Gruppo Archeologico Salingolpe” ad opera dei fondatori Bianciardi Massimo, Brogi Lorenzo, Bucciarelli Michele, Cappelletti Mario, Ferstel Claire, Francini Franco, Manganelli Roberto, Morelli Gianni, Mucciarelli Marco, Rusci Remo, Silei Remo.

ART. 2

  1. L’Associazione culturale “Gruppo Archeologico Salingolpe”, che non persegue finalità di lucro, è un centro permanente di vita a carattere democratico, apolitico e apartitico. Un sodalizio volontario di persone attente alla tutela e alla promozione del Patrimonio Culturale afferente all’area geografica del Chianti Storico e con particolar riguardo al territorio e alla comunità di Castellina in Chianti.

ART. 3 – ATTIVITA’

Per la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione effettua le seguenti attività:

a. Salvaguardia, valorizzazione, studio e ricerca del patrimonio archeologico, paesaggistico e storico-artistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e successive modificazioni e integrazioni) del territorio del Chianti Storico;

b. Promozione, partecipazione e/o co-gestione, solo se in accordo con le Autorità preposte, di campagne di scavo archeologico, quindi attività di scavo e ausilio per le operazioni a esso connesse: preparazione cantiere, raccolta, catalogazione e pulitura di reperti, trasporto e stoccaggio degli stessi, inventariazione dei materiali, attività di rilievo grafico e fotografico;

c. Ricognizioni, sopralluoghi ed escursioni nel territorio;

d. Favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;

e. Promuovere e organizzare attività divulgative e di formazione culturale o professionale per gli associati nell’ambito dei Beni Culturali e Ambientali;

f. Tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e del paesaggio;

g. Diffusione fra i cittadini, in particolare tra i giovani e nella scuola, dell’interesse per i Beni Culturali e l’Ambiente. Allo stesso modo si contribuisce alla formazione di una pubblica opinione informata sui Beni Culturali, anche critica e propositiva;

h. Organizzazione e promozione di eventi: incontri, conferenze, convegni, esposizioni temporanee o permanenti, ricerche, pubblicazioni editoriali cartacee, digitali o audiovisive che possano approfondire e diffondere la storia, anche contemporanea, del Chianti Storico (Castellina, Radda e Gaiole in Chianti);

i. Consulenza e ausilio in caso di rinvenimenti fortuiti di Beni Culturali;

l. Integrazione e collaborazione con Fondazioni, Enti e Istituzioni pubbliche (Soprintendenze, Regioni, Province e Comuni) e private per il perseguimento degli scopi suddetti.

ART. 4 – SOCI

a. Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, in modo insindacabile e senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

b. Categorie di Soci:

  • Soci ordinari: Sono coloro che aderiscono all’Associazione versando regolarmente la quota annuale. Esercitano il diritto di voto (che può essere delegato solo per l’approvazione del bilancio sociale) e possono convocare, nei modi indicati dal presente Statuto, l’assemblea associativa. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza da socio ordinario e in ogni caso non è possibile ottenere rimborso, trasmissibilità o rivalutazione della quota associativa.
  • Soci simpatizzanti: categoria riservata esclusivamente ai giovani e giovanissimi, studenti o non, anche minorenni e di età non superiore ai 26 anni. I soci simpatizzanti sono esentati dal pagamento della quota annuale ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a ricoprire cariche statutarie.
  • Soci onorari: la qualifica di socio onorario è concessa, a parere unanime del Consiglio Direttivo, a quei soggetti che abbiano significativamente contribuito alla diffusione e al progresso della storia locale del Chianti o al potenziamento e all’affermazione del Gruppo Archeologico Salingolpe. Sono esentati dal versamento della quota annuale ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a ricoprire cariche statutarie.

c. Esclusione dei soci e procedimento di ricorso
La qualifica di socio si perde per: dimissioni volontarie; morosità nel pagamento della quota annuale o per esclusione deliberata dall’Assemblea a seguito di proposta del Direttivo. L’Assemblea, in via temporanea o cautelativa e con voto della maggioranza dei presenti, può sospendere il socio soltanto per due motivi: per aver commesso reati contro i Beni Culturali italiani o per azioni e comportamenti tali da determinare – di fatto o potenzialmente – danni gravi e irreparabili all’Associazione anche sotto il profilo dell’immagine e dell’autorevolezza. Il Consiglio Direttivo nei casi che lo necessitano può inviare al socio richiami scritti prima di chiamare l’Assemblea a deliberare sull’esclusione o meno dello stesso. In caso di deliberata esclusione, il socio colpito da tale provvedimento può presentare ricorso entro 60 giorni dalla deliberazione, inviando la richiesta al Presidente che sottoporrà il caso nuovamente alla prima assemblea ordinaria. L’Assemblea recepirà la richiesta, ne discuterà e a maggioranza dei presenti delibererà se confermare l’esclusione o annullarla. Il socio colpito da provvedimento di esclusione può presentare domanda di ricorso fino a un massimo di tre volte, e la decisione dell’ultima deliberazione dell’Assemblea (cioè la terza) sarà definitiva e insindacabile.

 ART. 5 – L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea, costituita da tutti i Soci, provvede a:
    a. Eleggere il Consiglio Direttivo;
    b. Approvare il rendiconto economico dell’attività svolta nell’anno trascorso;
    c. Esaminare, almeno una volta l’anno, il programma di lavoro futuro, le relative voci di spesa e la copertura finanziaria

 

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza dei 2/3 dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti e assume le deliberazioni a maggioranza assoluta. Esclusivamente per l’approvazione del bilancio sociale, sono ammesse le deleghe da parte dei Soci non presenti.
Per le modifiche statutarie, in prima convocazione è necessaria la presenza dei 2/3 dei Soci e di almeno 4/5 del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e assume le deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

3. L’Assemblea dei Soci è indetta una volta l’anno, salvo casi eccezionali o emergenziali o di forte indebolimento dell’attività associativa, fermo restando l’obbligo di convocarla il prima possibile su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.

4. La convocazione dell’Assemblea dei Soci avviene con un preavviso minimo di 15 giorni solari e mediante e-mail. Nei casi in cui il socio non disponga di una casella di posta elettronica o della necessaria padronanza del mezzo informatico, si provvederà ad avvisarlo con la tradizionale forma cartacea per posta prioritaria semplice. La convocazione verrà affissa nella bacheca dell’Associazione, sul sito internet istituzionale e sui social network, se esistenti.

 

ART. 6 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, costituito da minimo 5 Soci eletti in Assemblea, provvede a nominare il proprio Presidente e il Segretario Economo.

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale e può essere sfiduciato dall’Assemblea a maggioranza dei voti con la presenza dei 2/3 dei Soci. Al Consiglio Direttivo competono le sotto indicate attività:

a. Attua le delibere dell’Assemblea;

b. Gestisce l’attività concreta del Gruppo Archeologico;

c. Redige il programma di lavoro e le relative voci di spesa;

d. Rappresenta istituzionalmente il Gruppo Archeologico;

e. Nomina, tra i soci, persone che per la loro cultura, determinazione e impegno costituiranno la Sezione interna di “ricerche e studi”, la quale ha lo scopo di proporre all’Associazione itinerari di ricerca storica e di contribuire all’organizzazione di iniziative a questi correlate.

f. Nomina eventuali gruppi di lavoro ad hoc individuandone i responsabili (anche non soci);

g. Rimpiazza per cooptazione gli eventuali consiglieri dimissionari o assenti ingiustificatamente per un numero superiore alla metà delle riunioni convocate in un anno;

h. Provvede a dichiarare la decadenza dei Soci che non si attengono alle norme del presente Statuto;

i. Recepisce ed esamina le richieste di iscrizione all’Associazione.

l. Su proposta di almeno 2/3 dei suoi componenti, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile e in considerazione dei suoi meriti associativi, il titolo onorifico di “Presidente emerito”. Tale ruolo permette al presidente emerito di partecipare, con mansione esclusivamente consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta che il suo Presidente o i 3/5 dei Consiglieri ne ravvisino l’opportunità. Il Segretario Economo cura la contabilità e la cassa di cui rende conto allo stesso Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
  2. Il Presidente, che rappresenta legalmente l’Associazione e dura in carica tre anni, nomina tra i consiglieri un Vice Presidente. Oltre a presiedere l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, il Presidente è anche responsabile alle comunicazioni con gli Enti e le Istituzioni, responsabile generale della Sezione interna di “ricerche e studi”, nonché portavoce dell’Associazione in iniziative pubbliche e/o conferenze stampa. Ognuno di questi ruoli può essere delegato a uno o più Soci dell’Associazione ma non a personalità estranee o comunque non iscritte al presente sodalizio culturale. Il Presidente ha facoltà di utilizzare direttamente le risorse dell’Associazione per il sovvenzionamento di ricerche o per l’acquisto di strumentazioni necessarie ai compiti associativi. Tali azioni però dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo che può anche non autorizzarne la spesa. In caso di acquisto di materiali che contribuiscono all’accrescimento del patrimonio mobile associativo, il Presidente è tenuto a redigere o ad aggiornare apposito inventario da conservarsi in sede.
  3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per delega in caso di assenza o impedimento. Rappresenta legalmente l’Associazione solo nei casi in cui è chiamato a sostituire il Presidente.

ART. 7 – Sezione interna di Ricerche e Studi

  1. La Sezione interna di “Ricerche e Studi” è un organo consultivo dell’associazione composto da personalità esperte in vari settori delle scienze umanistiche. È libera di autoconvocarsi e riunirsi in autonomia ogni qual volta sia necessario ed è presieduta dal Presidente. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma conserva sempre un’azione consultiva. I membri che ne fanno parte si muovono all’interno degli scopi e dei principi dell’Associazione e offrono il loro supporto in forma libera e gratuita.
  2. Le nomine per entrare a far parte di questa Sezione possono essere:
    a. Dirette, emanate dal Presidente o dai 4/5 del Consiglio Direttivo;
    b. Proposte, redatte per iscritto, da almeno i 2/5 dei soci ordinari. In ogni caso spetta al Consiglio Direttivo l’approvazione o il rigetto della nomina.
  3. Possono far parte della Sezione coloro che siano in possesso delle seguenti caratteristiche:

    a. Docenti, ricercatori, funzionari statali o locali e professionisti la cui azione e competenza si rivolge all’ampia sfera dei Beni Culturali;
    b. Personalità non attive in ambito professionale o accademico ma che dimostrano un’approfondita o specifica conoscenza storica, artistica o antropologica del territorio;
    c. Personalità note del panorama artistico e culturale italiano purché partecipino alla vita associativa in modo concreto.

 

  1. Alla Sezione interna di “Ricerche e Studi” sono attribuiti i seguenti compiti:

    a. Condivide e supporta scientificamente le attività culturali realizzate dall’Associazione;
    b. Offre liberamente e gratuitamente il proprio parere su ambiti di competenza e comunque in coerenza con gli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, provvederà informando il singolo esperto in base all’ambito disciplinare del caso specifico. I membri si impegnano, nel limite delle proprie possibilità di tempo a programmare anche sopralluoghi in area Chianti o presso la sede di Castellina;
    c. Può proporre al Consiglio Direttivo itinerari di ricerca o singole iniziative. Il Direttivo ha facoltà di approvare o meno le richieste inoltrate dalla Sezione interna. Le proposte devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Presidente, e contenere una descrizione sommaria del progetto, gli obiettivi che si intendono raggiungere e uno schema generale dei costi. In caso positivo, la Sezione interna individua tra i propri membri il responsabile operativo del progetto approvato e ne segue tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione finale. Il Consiglio Direttivo si occuperà unicamente delle questioni amministrative che non possono essere delegate alla Sezione oltre a reperire e stanziare le risorse finanziare necessarie per la realizzazione del progetto.

ART. 8 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a. I beni mobili quali attrezzature e materiali utili all’espletamento dei compiti statutari;

b. Contributi, donazioni ed elargizioni liberali da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati, stanziati per il perseguimento di iniziative specifiche o per il generale mantenimento della macchina associativa;

c. Contributi elargiti liberamente verso lavori di ricerca pubblicati in forma editoriale, viaggi d’istruzione, escursioni, corsi di formazione o singole iniziative. Ogni contributo ricavato dalla realizzazione di eventi o di pubblicazioni, sarà reimpiegato unicamente per il buon conseguimento degli scopi associativi. Tutti i Soci operano in uno spirito di totale volontariato, verso i quali potranno essere corrisposti in via eccezionale solo rimborsi per le spese vive, purché documentati e provenienti da attività prescritte dall’Associazione.

ART. 9

Le entrate del Gruppo Archeologico, secondo l’art. 5, comma I, della L.266/91, sono costituite:

a. Dal tesseramento dei Soci;

b. Dai contributi di Enti pubblici o privati e di altri soggetti giuridici, anche sotto forma di sponsorizzazioni o rimborsi derivanti da apposite convenzioni;

c. Dalle elargizioni volontarie per eventi o materiali prodotti nell’ambito della propria attività istituzionale (es. ricerche, pubblicazioni, convegni e simili).

ART. 10

I Soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in merito al rinvenimento fortuito e/o al possesso di reperti archeologici, così come prescritto dal Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004).

ART. 11 – Durata e scioglimento dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio può essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei 2/3 degli iscritti in prima convocazione o della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione.

All’atto dello scioglimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n° 266, l’Assemblea devolve il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 622 e successive modificazioni e integrazioni, istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 e successive sostituzioni, modificazioni e integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento alle norme di legge e ai regolamenti vigenti

 

Castellina in Chianti,

30 ottobre 2015

                                                                                                                                                                                                                                                           

(ultima revisione approvata)